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INFORMAZIONI
15 Maggio 2024

NOVITA’ CANTIERI-DL 19\2024- Patente a crediti per aziende che operano nei cantieri temporanei o mobili

Il DL 19\2024, pubblicato in gazzetta ufficiale il 2 marzo 2024 e modificato il 16 aprile 2024, entrerà in vigore il 1 ottobre 2024.

Introduce un sistema di qualificazione a punti che consente o meno alle aziende o ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili.

IL BREVETTO

A decorrere dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente a crediti le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale.

Per le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia o in uno Stato non appartenente all’Unione europea è sufficiente il possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d’origine e, nel caso di Stato non appartenente all’Unione europea, riconosciuto secondo la legge italiana.

La patente è rilasciata, in formato digitale, dall’Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti:

  • Iscrizione camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
  • Adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto
  • Possesso del DURC in corso di validità (documento unico regolarità contributiva)
  • Possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;
  • Possesso del DURF (documento unico regolarità fiscale)
  • avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente

Il possesso dei requisiti sopra riportati è autocertificato (secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445).

Nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività lavorativa salva diversa comunicazione notificata dall’Ispettorato nazionale del lavoro.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l’Ispettorato nazionale del lavoro, sono individuati le modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente e i contenuti informativi della patente medesima nonché i presupposti e il procedimento per l’adozione del provvedimento di sospensione. Nel solito modo sono individuati i criteri di attribuzione di crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale nonché le modalità di recupero dei crediti decurtati

La patente è revocata in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti, accertata in sede di controllo successivo al rilascio. Decorsi dodici mesi dalla revoca, l’impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente.

Il punteggio iniziale è di 30 crediti. Per poter operare nei cantieri temporanei o mobili sono necessari almeno 15 punti. à Quindi con meno di 15 punti l’azienda o il lavoratore autonomo NON può operare nel cantiere.

Quanto sopra è fatto salvo nei casi di completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione quando i lavori eseguiti sono superiori al 30 per cento del valore del contratto salva l’adozione di provvedimenti in ambito di contrattazione collettiva

SANZIONI

In mancanza della patente o del documento equivalente e\o con una patente con punteggio inferiore a quindici crediti alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili si applicano una sanzione amministrativa pari al 10 per cento del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a euro 6.000, non soggetta alla procedura di diffida di cui all’articolo 301-bis del presente decreto, nonché l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici un periodo di sei mesi.

DECURTAZIONI

I punti della patente saranno decurtati a seguito di risultanze degli accertamenti e dei conseguenti provvedimenti :

 

FATTISPECIE DECURTAZIONE DI CREDITI
1 Omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi 5
2 Omessa elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione 3
3 Omessi formazione e addestramento 2
4 Omessa costituzione del servizio di prevenzione e protezione o nomina del relativo responsabile 3
5 Omessa elaborazione del piano operativo di sicurezza 3
6 Omessa fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto 2
7 Mancanza di protezioni verso il vuoto 3
8 Mancata installazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica sulla consistenza del terreno 2
9 Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi 2
10 Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi 2
11 Mancanza di protezione contro i contatti diretti e indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale) 2
12 Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo 2
13 Omessa notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio di lavori che possono comportare il rischio di esposizione all’amianto 1
14 Omessa valutazione dei rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi ai sensi dell’articolo 28 3
15 Omessa valutazione del rischio biologico e da sostanze chimiche 3
16 Omessa individuazione delle zone controllate o sorvegliate ai sensi del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 3
17 Omessa valutazione del rischio di annegamento 2
18 Omessa valutazione dei rischi collegati a lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie 2
19 Omessa valutazione dei rischi collegati all’impiego di esplosivi 3
20 Omessa formazione dei lavoratori che operano in ambienti confinati o sospetti di inquinamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177 1
21 Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto- legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
aprile 2002, n. 73
1
22 Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto- legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
aprile 2002, n. 73
2
23 Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera c), del decreto- legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 3
24 Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3-quater, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, in aggiunta alle condotte di cui ai numeri 21, 22 e 23 1
25 Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, dal quale derivi un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di 60 giorni: 5
26 Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti una parziale inabilità permanente al lavoro 8
27 Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti un’assoluta inabilità permanente al lavoro 15
28 Infortunio mortale di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto 20
29 Malattia professionale di lavoratore dipendente dell’impresa, derivante dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto 10

 

Nei casi di infortuni mortali del lavoratore o un’inabilità permanente al lavoro assoluta o parziale l’Ispettorato del lavoro territoriale può sospendere in via cautelare la patente fino a un massimo di 12 mesi. È sempre l’ispettorato del lavoro che definisce i criteri, le procedure, e i termini del provvedimento di sospensione. Avverso il provvedimento di sospensione è ammesso ricorso ai sensi e per gli effetti dell’articolo 14, comma 14, del presente decreto

Se nell’ambito del medesimo accertamento ispettivo sono contestate più violazioni tra quelle indicate i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave.

I provvedimenti definitivi sono comunicati, entro trenta giorni, anche con modalità informatiche, dall’amministrazione che li ha emanati all’ispettorato nazionale del lavoro ai fini della decurtazione dei crediti e non possono comportare una decurtazione superiore a 20 crediti

REINTEGRO PUNTI

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l’Ispettorato nazionale del lavoro, sono individuati i criteri di attribuzione di crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale nonché le modalità di recupero dei crediti decurtati.

ESONERI

Non sono tenute al possesso della patente le imprese in possesso della qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III, di cui all’articolo 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023.

Inoltre non sono obbligati al possesso della patente a punti coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale

OBBLIGHI COMMITTENTE O DEL RESPONSABILE DEI LAVORI

Il committente o il responsabile dei lavori deve verificare il possesso della patente nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi anche nei casi di subappalto o dell’attestato di qualificazione SOA nei casi delle aziende tenute

 

per maggiori informazioni consulta il link del ministero del lavoro cliccando QUI

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